Nelle nostre vacanze in montagna qual è la responsabilità di chi conduce le gite? Noi nelle vacanze comunitarie andiamo in gita, in gruppi numerosi, e chi conduce la gita normalmente è uno di noi che ha almeno un po’ di esperienza di montagna, che introduce il gesto, che dà le avvertenze, avvertenze che devono essere precise, ma non è un tecnico del settore, né guida né accompagnatore di media montagna. Vale la pena capire qual è la responsabilità di chi conduce le gite. (Nell’articolo indicato come capogita secondo una terminologia propria del CAI).
A questo proposito ho trovato molto interessante un articolo dell’avvocato Daniela Messina, che esercita nel torinese, di cui riporto in molte parti i pareri che espone (il testo dell’Avvocato è in corsivo).
Quali sono le responsabilità civili di un capogita in caso di incidente occorso ad un partecipante alla gita durante l’escursione?
L’accompagnatore o capo gita in senso proprio è colui che conosce il sentiero, che ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti e assume la direzione della gita; in sostanza, colui che fa da guida per il gruppo e a cui ci si appoggia per sopperire alla propria inesperienza e insufficienza di preparazione e a quella parte di rischio necessariamente connessa ad un’escursione che altrimenti non si assumerebbe su di sé.
Quando parliamo di capo gita, quindi, dobbiamo fare esclusivo riferimento al capogita in senso proprio, intendendo più precisamente un volontario che può essere qualificato (ad es. accompagnatore di escursionismo, accompagnatore di alpinismo giovanile, istruttore di escursionismo) oppure non qualificato (com’è nella maggior parte delle nostre vacanze).
Al capogita non qualificato
non si potranno ovviamente attribuire le medesime capacità e responsabilità di un accompagnatore qualificato, ma comunque si può profilare anche a suo carico un profilo di responsabilità civile e penale, nei limiti che seguono.
Infatti, contrariamente al comune sentire, essere volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità, civile o penale, in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall’affidamento che l’accompagnato fa sulla persona e sulle competenze dell’accompagnatore.
In sostanza, il capogita
è colui che svolge di fatto determinate funzioni in presenza di una differenza di capacità tecniche tale da creare affidamento nella persona che a lui si affida, ed assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell’affidato e le relative responsabilità per la sua sicurezza.
Quindi, requisito fondamentale per determinare la sussistenza di profili di responsabilità civile è la presa in carico del soggetto accompagnato: in particolare è richiesto che vi sia l’accordo tra le parti – che può essere tacito o espresso, scritto o verbale – sull’affidamento; occorre, inoltre, che sussista un dovere di subordinazione dell’accompagnato nei confronti dell’accompagnatore.
In caso di accompagnamento di minori
peraltro, il principio dell’affidamento opera automaticamente e l’onere della prova grava sempre sull’accompagnatore.
Da quanto sopra, emerge il motivo per cui secondo i principi del nostro diritto, in caso di sinistro, il capogita potrà essere chiamato a rispondere, a livello di responsabilità extracontrattuale, per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica, e a seconda della specifica qualifica assunta (capogita non qualificato nel nostro caso), ed essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni subiti dall’accompagnato, le cui conseguenze, da un punto di vista meramente patrimoniale possono essere attenuate o addirittura eliminate con la stipula di un’apposita polizza assicurativa della responsabilità civile.
Va precisato, infine, che l’accertamento della responsabilità in caso di incidente parte non dalla gita in sé bensì dal momento della sua preparazione: in particolare, chi organizza una gita deve prestare attenzione alla scelta del percorso (che può anche essere fatta a priori, ad es. mediante predisposizione di un calendario di uscite, con indicazione per ciascuna del livello di difficoltà, che sarà opportuno determinare in base al punto più difficile del percorso); occorrerà poi tenere d’occhio le condizioni meteorologiche, anche al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, così come le effettive e reali condizioni del percorso al momento stesso della gita; infine, particolarmente importante è valutare la capacità dei partecipanti alla gita, nonché lo stato d’uso dei loro materiali, valutando di volta in volta i singoli casi.
E sotto il profilo della responsabilità penale?
Il capo gita ha il compito di coordinare, organizzare e curare la realizzazione pratica della gita, oltre che di garantire la sicurezza dei partecipanti.
Requisito fondamentale, come abbiamo detto sopra, per determinare la sussistenza di profili di responsabilità penale è la presa in carico del soggetto accompagnato: in sostanza, il capogita assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell’affidato.
Il capogita potrà essere chiamato a rispondere penalmente per colpa per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica e a seconda della specifica qualifica assunta.
Anche in questo caso l’accertamento della responsabilità del capogita in caso di incidente inizia dal momento della preparazione della gita:
- occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla scelta del percorso, che va fatta in relazione alle capacità dei partecipanti;
- tenere d’occhio le condizioni ambientali e meteorologiche, sia in sede di preparazione della gita (ad es. bollettini meteorologici), sia al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, sia durante la gita stessa, così come le effettive e reali condizioni del percorso;
- valutare lo stato d’uso dei materiali e l’adeguatezza o meno dell’equipaggiamento di ciascuno, valutando di volta in volta i singoli casi.
Non va, infatti, dimenticato che il capogita ha il dovere-potere di escludere i partecipanti che non ritiene in grado di affrontare la gita, sia tecnicamente sia per l’equipaggiamento di cui sono dotati.
Il mancato rispetto di tali criteri, può far sì che, in caso di incidente, si possa ragionevolmente configurare un’ipotesi di responsabilità penale colposa.
Per quanto riguarda le fattispecie di reato che possono configurarsi più frequentemente citiamo le seguenti:
– abbandono di persone minori od incapaci (art. 591 c.p.);
– omissione di soccorso (art. 593 c.p.): il soccorso è un dovere generale, grava su chiunque. E’ un reato tipicamente doloso.
Ovviamente, in ciascuno dei sopracitati casi, la responsabilità penale sussisterà solo se verrà riscontrata la presenza dei necessari elementi soggettivi (imputabilità, dolo o colpa) ed oggettivi (condotta attiva od omissiva, nesso di causalità ed evento dannoso) in assenza di cause di giustificazione o scriminanti.
In particolare, perché vi sia responsabilità penale
e quindi imputabilità della pena, deve esserci la capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Inoltre, è sempre necessaria una puntuale ricostruzione: 1) dei comportamenti tenuti dai soggetti, 2) della riconducibilità o meno dell’evento dannoso alla condotta, attiva od omissiva, del capogita, 3) dell’assenza dei limiti di responsabilità (forza maggiore o caso fortuito), 4) dell’assenza di cause di giustificazione (ad es. aver agito in caso di necessità ). Solo dopo aver accertato questi punti è possibile esprimere un giudizio di responsabilità penale con le relative conseguenze sanzionatorie.
Per concludere mi permetto una breve annotazione la responsabilità nelle gite non è generica o affidata a chi coordina o conduce la vacanza ma è sempre di chi ha maggiore esperienza di montagna.
Per preparare una gita consiglio di vedere su Youtube il video: In gita con gruppi numerosi.